OLIO AL RISTORANTE: 1 SU 4 NON È A NORMA. COSA DICE LA LEGGE E QUALI LE SANZIONI
Tappi anti rabbocco – Dal 25 novembre 2014 ristoranti, bar e pubblici esercizi devono presentare a tavola solo bottiglie d’olio d’oliva vergine ed extra vergine con tappo anti rabbocco.
Lo stabilisce la legge 161/2014 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale che all’articolo 18, comma 1 c) dice: “Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta”.
La sanzione prevista varia da 1.000 a 8.000 euro, con confisca del prodotto. La legge non prevede alcun tempo di adeguamento, neanche per l’esaurimento delle scorte in magazzino.
Le bottigliette di olio extravergine d’oliva portate in tavola ai tuoi clienti, che ti chiedono di condirsi da soli l’insalata o la bistecca, non possono essere riempite di nuovo una volta vuote.
Il decreto del 2014 ha bandito le classiche oliere di vetro e introdotto l’obbligo del tappo anti-rabbocco. Una misura che è stata più volte al centro di polemiche.
L’intenzione della legge è garantire la trasparenza e la massima sicurezza al consumatore, considerando che l’usanza di riempire le oliere da tavolo in alcuni ristoranti, si è trasformata negli anni in un tentativo di truffa: spacciare olio di qualità scadente, per extravergine d’oliva.
La motivazione (lato ristoratore) non ha bisogno certo di spiegazioni, quanto alla intenzione del governo è chiara: la legge vuole tutelare i produttori d’olio, il Made-in-Italy e l’economia che esso muove, ma anche i ristoratori stessi che possono distinguersi offrendo prodotti eccellenti e certificati.
Eppure 1 ristoratore su 4 (dato Coldiretti) non ha modificato le sue abitudini: utilizzare le bottiglie di olio terminate riempiendole.
Non è detto che l’olio usato per il rabbocco dell’oliera sia scadente: tuttavia utilizzare un olio differente (anche solo per l’epoca di raccolta o imbottigliamento) è sbagliato.
Le etichette sulla confezione forniscono le indicazioni di origine, oltre alla scadenza e a tutte le informazioni sull’epoca di raccolta.
Se si utilizza un olio diverso – anche dello stesso produttore – di fatto non possono essere più ritenute veritiere le informazioni in etichetta. Per la legge, questa è una frode, punibile con sanzioni amministrative e con la confisca del prodotto.
Vietato riempire le bottiglie di olio
I contenitori dell’olio che vengono messi sui tavoli dei pubblici esercizi devono essere integri e contenere solo ed esclusivamente il prodotto indicato sull’etichetta, che ne riporta in modo chiaro e leggibile la provenienza e la scadenza.
Sull’etichettatura dell’extravergine, non a caso, l’Unione europea ha posto regole molto severe per arginare il fenomeno delle “truffe dell’olio falso”.
Quella dell’olio d’oliva importato e spacciato come Made-in-Italy, o dell’olio che non è extravergine ma viene contraffatto e spacciato come tale, è una guerra combattuta a colpi sempre più bassi dai grandi brand e dai produttori stranieri che vorrebbero esportare prodotti scadenti a prezzi fuori dal mercato.
È per questi motivi che la legge ha introdotto l’obbligo del tappo anti-rabbocco.